Codice Etico

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Il funzionamento del negozio è regolato dall’utilizzo del Codice Etico applicabile

Articolo 1
Scopo e ambito

  1. Il Codice fissa i principi generali e definisce le regole minime di etica professionale e di comportamento morale, che devono essere osservate dalle imprese nei confronti del consumatore.
  2. Si applica alle transazioni nell’ambito dei contratti di vendita di beni o di prestazione di servizi conclusi tra consumatori e fornitori a titolo oneroso interamente online, cioè con mezzi elettronici a distanza senza che sia necessaria la contemporanea presenza fisica delle due parti (transazioni B2C).
  3. Il Codice riguarda norme di autoregolamentazione per le imprese attive nel commercio elettronico rivolto ai consumatori e si applica senza pregiudizio della legislazione comunitaria e greca sul commercio elettronico e sulla tutela dei consumatori che non la sostituisce in alcun modo.

Articolo 2
Definizioni

  1. Ai fini dell’applicazione del Codice, i seguenti termini hanno il significato di seguito attribuito loro: a) “impresa, attiva nel settore del “commercio elettronico”” (di seguito impresa): le persone giuridiche o fisiche con sede in Grecia che forniscono prodotti e/o servizi ai consumatori in Grecia e/o all’estero, che operano legalmente direttamente e/o come intermediari che forniscono servizi dietro compenso diretto o indiretto per via elettronica a distanza e seguendo la scelta personale del consumatore.b) Come “per via elettronica a distanza ” indica i servizi e i prodotti forniti dalle imprese e accettati dai consumatori attraverso apparecchiature di elaborazione elettronica che sono forniti, trasmessi e ricevuti interamente tramite Internet e/o reti mobili/applicazioni di testo). c) Per il resto valgono le definizioni presenti nella Legge 2251/1994, per quanto applicabile, nel d.p. 131/2003 e del Codice Etico del Consumo di cui all’articolo 7 della Legge 3297/2004, per quanto applicabile.
  2. In caso di dubbio prevalgono le definizioni della normativa vigente.

Articolo 3
Principi generali e obblighi dei negozi online

  1. Principi generali

Il Codice è retto dai principi di tutela del consumatore, trasparenza, imparzialità, neutralità tecnologica, deontologia professionale, comportamento etico e rispetto della privacy, di tutela dei dati personali e di tutela delle fasce vulnerabili della popolazione come specificatamente richiamati agli articoli 4 e 5 del presente Codice.

  1. Informazioni minime al consumatore
  2. L’azienda assicura l’informazione precontrattuale del consumatore affinché sia ​​possibile informarlo in modo completo, accurato e chiaro circa:i. Nome completo dell’azienda, sede legale, indirizzo postale, partita IVA, numeri di contatto/indirizzo email.
    ii. Numero di registrazione in GEMI.
    iii. Principali caratteristiche dei prodotti commercializzati e qualità dei servizi forniti (es. il prezzo totale comprensivo di IVA o altre imposte, le spese di spedizione, o gli eventuali costi di restituzione del prodotto, eventuali oneri aggiuntivi, i termini e le modalità di pagamento, le garanzie , taglia – dimensioni del prodotto), nonché per i mezzi di pagamento.
    iv. Disponibilità dei servizi e dei prodotti e termine entro il quale il fornitore si impegna a consegnare i beni o prestare i servizi.n. Caratteristiche delle tariffe, eventuali pacchetti di sconti o offerte speciali.
    vi. Condizioni di recesso dal contratto nonché di risoluzione o risoluzione del contratto, come specificatamente previsto all’articolo 6 del presente.
    vii. La possibilità di risoluzione extragiudiziale delle proprie controversie e informazioni sugli organismi riconosciuti di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che i fornitori sono impegnati o obbligati a utilizzare per la risoluzione delle controversie. In assenza di tale impegno o obbligo, i fornitori dovranno specificare se si avvarranno degli organi preposti.
    viii. L’opzione di risoluzione alternativa delle controversie per via elettronica come specificatamente menzionata all’articolo 8 del presente documento.
    ix. Le condizioni di servizio dopo la vendita, le eventuali garanzie commerciali (contenuto, durata ed estensione della validità territoriale), nonché la responsabilità del venditore per vizi reali e mancanza dei beni pattuiti, ai sensi degli articoli 534 e ss. L’eventuale necessità di manutenzione frequente dei prodotti o l’esistenza di pezzi di ricambio dal costo particolarmente elevato rispetto al prezzo attuale di tali prodotti.
    xi. Le finalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari dei dati e l’esistenza del diritto di accesso e di opposizione, come specificamente menzionato nell’articolo 5B/par. 5 della presente.
    xii. I codici di condotta o eventuali segni di credibilità che li vincolano.
    xiii. Le suddette informazioni al consumatore devono essere comprensibili, legali, veritiere, aggiornate, facilmente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, e verificabili e devono essere rese in lingua greca e facoltativamente in un’altra lingua.
  3. Le condizioni del contratto per la fornitura di servizi o la vendita di prodotti devono essere pubblicate sul sito web della società in un luogo facilmente accessibile dal consumatore.
  4. In caso di inoltro di una richiesta d’ordine da parte del consumatore, l’azienda è tenuta a consegnare/inviare immediatamente una prova di ricezione della richiesta d’ordine che indichi chiaramente la data di ricezione e conferma dell’ordine.
  5. Sotto la responsabilità dell’imprenditore, il consumatore viene informato del tempo durante il quale il contratto è concluso, come definito nella legislazione attuale. Le condizioni contrattuali fondamentali dovrebbero essere a disposizione dei consumatori in anticipo e in tale formato in modo che l’ordine non possa essere registrato se l’utente non ne è a conoscenza. Dopo la conclusione del contratto, la società dovrà astenersi da qualsiasi azione che implichi una modifica delle sue condizioni, in particolare per modificare il prezzo o informare dell’indisponibilità del prodotto o del servizio ordinato.
  6. Il consumatore dispone di informazioni sufficienti sullo stato di avanzamento del suo ordine.
  7. L’azienda, nel caso in cui accerti che il consumatore non ha avuto un’informazione corretta o che la conclusione del contratto non è avvenuta con il suo consenso espresso, compie ogni sforzo per risolvere la questione in un tempo ragionevole.
  8. Il personale delle imprese del settore del commercio elettronico che entra in contatto con i consumatori per fornire servizi o vendere prodotti deve essere pienamente informato di quanto sopra e rispondere in modo chiaro e accurato alle ragionevoli domande dei consumatori.
  9. Pubblicità – Promozione
  10. La pubblicità e la promozione devono essere conformi alla normativa vigente.
  11. In ogni caso, si applica quanto segue: i. I messaggi pubblicitari e tutte le informazioni fornite dalle imprese devono essere caratterizzate (come opportuno e per quanto possibile dal mezzo utilizzato) da chiarezza circa l’identità dell’impresa, le caratteristiche e il prezzo finale del prodotto pubblicizzato, o se ciò non è possibile , il modo in cui viene calcolato, in un linguaggio semplice e comprensibile per il consumatore, in modo che quest’ultimo sia in grado di valutare le informazioni fornite e prendere in sicurezza la giusta decisione in merito all’acquisto di prodotti o servizi.
    ii. La pubblicità o altre offerte devono astenersi da pratiche ingannevoli o aggressive prima, durante e dopo una transazione commerciale relativa a un particolare prodotto o servizio, che, direttamente o induttivamente, possano indurre in errore il consumatore riguardo al prodotto o servizio pubblicizzato.
    iii. Il personale dell’azienda che entra in contatto diretto con il consumatore non inganna né cerca di ingannare in alcun modo con azioni o omissioni i consumatori dando false impressioni sul servizio o prodotto fornito.
    iv. La società non fornisce informazioni incomplete o inesatte circa la possibilità di fornire il servizio o di vendere il prodotto al consumatore.v. Qualsiasi attività pubblicitaria e promozionale rivolta specificatamente ai minori non deve incitarli, direttamente o indirettamente, ad atti di violenza, nell’uso di bevande alcoliche, prodotti del tabacco, sostanze tossiche o in qualsiasi forma di comportamento pericoloso per la propria sicurezza e salute.
    vi. Le imprese rispettano i limiti di età previsti dalla normativa vigente in materia di promozione e vendita di specifiche categorie di prodotti.
    vii. Qualsiasi pubblicità e promozione rivolta alle persone con disabilità dovrebbe garantirne l’accessibilità.

Articolo 4
Tutela dei minori e degli altri gruppi vulnerabili della popolazione

  1. Il personale dell’azienda non approfitta della debolezza dei consumatori che appartengono a gruppi vulnerabili, come gli anziani, i minori, le persone che non capiscono bene la lingua greca o le persone con disabilità. Le aziende devono fornire descrizioni attente, accurate e obiettive dei prodotti e dei servizi specificamente rivolti a tali persone in un modo che sia loro comprensibile, comprensibile e pienamente accessibile, in modo da non indurli in errore circa la reale dimensione, valore, natura, scopo, durabilità, prestazioni e prezzo del prodotto o servizio pubblicizzato.
  2. Soprattutto per i consumatori minori, le aziende assicurano – per quanto possibile – la formazione di adeguate condizioni di accesso ai propri siti web secondo quanto previsto dalle leggi applicabili caso per caso

Articolo 5 Sicurezza delle transazioni e protezione dei dati personali

  1. Sicurezza delle transazioni
  2. Le imprese si prendono cura della sicurezza delle transazioni effettuate utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC).
  3. Le imprese, in questo contesto e in conformità con le disposizioni della legislazione vigente, si adoperano per garantire che loro stesse o i loro partner utilizzino strumenti e misure adeguati in base alla categoria e al tipo della loro attività commerciale e al tipo di dati che raccolgono e trattano (personali o non personali) e applicano ogni misura adeguata, al fine di garantire la sicurezza prescritta dalla legge delle transazioni elettroniche (proporzionali alle varie fasi del loro completamento) e dei dati (personali o non personali) che raccolgono e trattano , nonché informare gli operatori sui parametri fondamentali della sicurezza e della privacy utilizzati con una menzione speciale nei termini di utilizzo del sito web.
  4. Le imprese utilizzano le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la riservatezza dei dati che raccolgono e trattano nella misura prevista dalla legge e in base alla natura dei prodotti e dei servizi che forniscono.
  5. Protezione dei dati personali
  6. Le imprese devono dotarsi e applicare una Privacy Policy comprensibile, veritiera, legale, facilmente accessibile e aggiornata e informare i consumatori come richiesto dalla normativa in materia e dalle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali in merito a detta Policy in materia di protezione dei dati personali.
  7. Non è consentito raccogliere, conservare o trattare i dati che la legge qualifica come sensibili, ossia i dati relativi all’origine razziale o nazionale, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o filosofiche, all’appartenenza ad associazioni, sindacati e sindacati, allo stato di salute , assistenza sociale nonché quelli relativi a procedimenti o condanne penali a meno che non siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla legge e dal Garante per la protezione dei dati personali.
  8. La raccolta, il trattamento, la conservazione e l’utilizzo di altri dati personali avviene solo quando ciò è consentito dal quadro giuridico applicabile e sempre in conformità con le condizioni ivi previste.
  9. Con specifico riguardo all’uso dei “cookie di ogni tipo”, la loro installazione dovrà essere effettuata previa adeguata informativa del consumatore e sulla base del suo consenso, in conformità alla legge e alle relative indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.
  10. In caso di mancato consenso/accettazione dei “cookie”, le aziende consentono, per quanto tecnologicamente possibile, la continuazione dell’utilizzo del sito web da parte del consumatore, senza l’invio di cookie.
  11. Le imprese assicurano che i dati personali raccolti non siano comunicati o trasmessi a terzi, senza la preventiva informativa o consenso dell’interessato, e/o nei casi previsti dalla legge, sempre in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati di carattere personale.
  12. Le imprese rispettano il desiderio dei consumatori di non essere inclusi in registri che hanno lo scopo di effettuare comunicazioni commerciali non richieste con intervento umano (chiamate) per la promozione e la fornitura di prodotti o servizi, purché lo abbiano dichiarato disponibile al fornitore al pubblico.
  13. Le imprese offrono ai consumatori la possibilità di scegliere se desiderano inviare messaggi pubblicitari e newsletter di qualsiasi tipo e, in caso di accettazione, di avere la possibilità di revocare liberamente il proprio consenso e le imprese di avere l’obbligo di non ripromuovere nuove messaggi pubblicitari e qualsiasi tipo di newsletter da ora in poi (a meno che non venga nuovamente dato il consenso o non siano nuovamente rispettate le disposizioni di legge).
  14. Il consumatore ha diritto di avere accesso diretto alle informazioni relative agli oggetto dei suoi dati personali, di opporsi all’utilizzo degli stessi in future azioni promozionali, di richiedere e confermare la loro cancellazione parziale o totale dagli archivi aziendali, di richiedere la rettifica o integrazione degli stessi, di essere informato sui tempi e sulle modalità di prima acquisizione dei suoi dati personali da parte della società nonché di essere informato sulle modalità di protezione dei dati personali applicate.

Articolo 6
Diritto di recesso per i consumatori

  1. Al consumatore spetta il diritto inalienabile di recesso ingiustificato ed irrevocabile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  2. Prima che il consumatore sia vincolato contrattualmente, il fornitore deve informarlo, in modo chiaro, chiaro e comprensibile, nella sua lingua, del suo diritto di esercitare un recesso ingiustificato e ingiustificato entro il termine di quattordici (14) giorni prescritto dalla legge, che decorre dal momento determinato di volta in volta dalla legge, nonché per i termini, le condizioni, le eccezioni e la procedura per l’esercizio del diritto di recesso, ma anche per le conseguenze dell’esercizio, tenuto conto della specificità di ciascun prodotto /servizio e fornitura di un modulo di recesso campione.

Articolo 7
Servizio al consumatore

  1. L’azienda garantisce di disporre di meccanismi adeguati (via telefono e/o e-mail) e di personale sufficiente per gestire il servizio ai consumatori, compiendo sforzi ragionevoli per informarli delle loro richieste entro i termini legali caso per caso.
  2. Quando la comunicazione avviene tramite call center, l’azienda garantisce che il consumatore non venga tenuto eccessivamente in attesa e comunque il costo della chiamata non superi le tariffe previste per le chiamate urbane Quando la comunicazione avviene tramite call center modulo di contatto on-line o indirizzo email posta aziendale, si ha cura di inviare una risposta entro un termine ragionevole dal ricevimento della relativa richiesta del cliente.

Articolo 8
Risoluzione alternativa elettronica delle controversie dei consumatori

  1. Le imprese informano i consumatori sulla possibilità di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori derivanti da contratti di vendita elettronica di prodotti o di fornitura di servizi avvalendosi degli organismi ADR iscritti nel Registro ai sensi della decisione interministeriale 70330/2015.
  2. Le imprese, impegnate o meno ad utilizzare l’ADR, forniscono attraverso i propri siti web un collegamento elettronico facilmente accessibile alla piattaforma paneuropea per la risoluzione elettronica delle controversie dei consumatori (piattaforma ADR), in applicazione delle disposizioni del Regolamento (UE) ) 524/2013) attraverso il quale i consumatori presentano il proprio reclamo, trasmettendolo poi all’organismo AED competente.”